22/01/2024
Ogni procedura di condono deve essere valutata in base alla normativa specifica a cui fa riferimento la richiesta, senza possibilità di estensioni automatiche ad altre normative distinte o successive, anche se astrattamente correlate al medesimo istituto del condono.
Le attuali disposizioni edilizie (D.P.R. n. 380/2001, noto come Testo Unico dell'Edilizia) limitano le opportunità di sanatoria per gli abusi di natura formale, a condizione che si possa dimostrare la conformità dell'intervento secondo le norme vigenti.
Un ulteriore aspetto riguardante la sanzione alternativa alla demolizione è previsto in un unico caso specifico (art. 38 del Testo Unico dell'Edilizia, interventi basati su permesso annullato), con effetti equivalenti al permesso di costruzione in sanatoria (art. 36 del Testo Unico dell'Edilizia).
Condono edilizio: 3 leggi e 3 tempi
Oltre alle procedure ordinarie, in Italia sono state promulgate tre leggi speciali che, su richiesta degli interessati, consentono la concessione e/o l'autorizzazione in sanatoria per costruzioni e opere già completate:
- Senza licenza o concessione edilizia o permesso di costruzione richiesti da norme di legge o regolamento, cioè in violazione delle stesse;
- Sulla base di una licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, scaduta o altrimenti inefficace, o in corso di procedimento di annullamento o dichiarazione di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Le seguenti leggi disciplinano questi casi:
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, applicabile alle opere completate entro il 1° ottobre 1983 (art. 31) con istanza presentata al Comune entro il 30 novembre 1985 (art. 35), successivamente prorogata;
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha riaperto il condono per opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, con limiti specifici per ampliamenti (disposizioni applicabili anche a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi);
- Legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha nuovamente riaperto il condono per opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, con limiti simili per gli ampliamenti (applicabile anche a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi, con limite complessivo di 3.000 metri cubi).
Condono edilizio: l'intervento della Cassazione
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza il 18 dicembre 2023 (nr. 50318) fornendo chiarezza su un aspetto rilevante. In questo caso specifico, il ricorso mirava a annullare l'ordinanza del tribunale che aveva respinto la revoca di un ordine di demolizione emesso successivamente alla revoca di una richiesta di condono edilizio ai sensi della Legge nr. 47/1985 (primo condono edilizio).
Il ricorso è stato respinto con l'argomento che l'opera non era stata completata secondo gli standard richiesti dalla legge alla data di scadenza della richiesta di sanatoria. Il richiedente sosteneva che il termine per la richiesta di condono era stato prorogato da leggi successive a quella del 1985, tesi respinta dalla Cassazione.
La Corte ha stabilito che ogni procedura di condono deve essere valutata in base alla normativa relativa alla richiesta, che nel caso in questione corrispondeva al primo condono ex legge nr. 47/1985.
L'autonomia funzionale dei tre condoni edilizi
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato l'autonomia della richiesta di condono in relazione a ciascuna delle tre leggi vigenti. Per escludere la disciplina del terzo condono invocata dalla difesa per estendere il termine di completamento ai sensi della prima disciplina del 1975, la Cassazione ha evidenziato che l'art. 32, comma 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, stabilisce un periodo specifico e requisiti distinti per la presentazione della domanda di condono in base a questa ultima disciplina del 2003.
La Cassazione ha ribadito l'autonomia funzionale della domanda relativa al terzo condono edilizio, citando il contenuto del comma 15, art. 32 del D.L. n. 269/2003, che regola anche l'istanza autonoma di condono per aree dello Stato. La Corte ha sottolineato che questa disposizione sancisce una netta autonomia temporale e di requisiti della domanda finalizzata a ottenere il condono ai sensi della disciplina del 2003.
Per giustificare l'esclusione della richiesta in questione dalla disciplina del cosiddetto "terzo condono", invocata dalla difesa per anticipare il termine di completamento previsto nella prima disciplina del 1975, la Corte di Cassazione evidenzia che l'art. 32, comma 32 del D.L. n. 269/2003, successivamente modificato nella Legge n. 326/2003, stabilisce che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio deve essere presentata al Comune competente, pena la decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, insieme alla dichiarazione allegata al modello e alla documentazione di cui al comma 35.
Questo passaggio, secondo la Corte, enfatizza in modo chiaro l'autonomia temporale e di requisiti della richiesta diretta a ottenere il condono nell'ambito di questa ultima disciplina del 2003.
Per quanto riguarda l'autonomia della richiesta per il terzo condono edilizio, la Corte sottolinea che il contenuto del comma 15, art. 32 del D.L. n. 269/2003, specifica anche l'istanza autonoma di condono richiesta per aree dello Stato. Tale richiesta deve essere presentata tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 presso la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente. La domanda deve essere corredata dall'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, secondo i parametri indicati nella Tabella A, per un periodo non superiore alla prescrizione quinquennale. Deve inoltre essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, è necessario allegare anche la copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
Terzo condono edilizio: quali i requisiti
La Corte di Cassazione, nel corso della sua analisi, evidenzia l'irrilevanza (ai fini della richiesta di annullamento) della citazione nell'art. 32, comma 25, che specifica le disposizioni da applicare alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 per il terzo condono. Tale disposizione richiama la disciplina già dettata per i due condoni precedenti, ma sottolinea come le particolari condizioni previste per il nuovo condono rimangano invariate rispetto ai precedenti. Ciò conferma l'autonomia di ciascun condono e delle relative richieste, requisiti e decisioni finali.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.