I bonus per la ristrutturazione, ok su case in costruzione, in via di definizione o su edifici in rovina o degrado
18/12/2023
Ultimo Aggiornamento: 30/11/2023
Il Bonus Ristrutturazione, è l’incentivo attualmente più utilizzato nel campo edile, grazie alle possibilità di scelta su interventi da realizzare traendo beneficio dalla detrazione al 50% delle spese totali sostenute.
Le spese di IRPET detraibili, possono essere utilizzate per lavori su edifici singoli o condomini, con un’unica condizione, che le unità in cui i lavori saranno effettuati siano destinate ad uso abitativo, qualsiasi siano le loro categorie catastali, includendo le loro pertinenze.
In alcuni casi verrà concesso di effettuare lavori anche su immobili in fase di costruzione, su edifici in via di definizione, nonché su strutture collabenti, ovvero in rovina o degrado.
Di seguito un approfondimento sull’argomento.
Cos’è incluso nella ristrutturazione edilizia quando si parla di Bonus Ristrutturazione.
Si parla qui dell’usufrutto del Bonus Ristrutturazione in relazione alla categoria di interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 del Testo Unico per l’Edilizia.
In questo articolo, verrà esaminato l’argomento dell’Usufrutto del Bonus Ristrutturazione relativamente alla tipologia di interventi di “ristrutturazione edilizia”, di cui trovare il testo unico qui Art. 3 – Testo Unico per l’Edilizia
La definizione della categoria è stata da poco modificata nel primo DL Semplificazioni del 2020, allo scopo di semplificare la realizzazione di determinati interventi (anche di grandi dimensioni), che vedono coinvolte demolizione, ricostruzioni, e ampliamenti, ricostruzioni successive a crolli o demolizioni, questi non verranno più classificati come nuove costruzioni.
Quando si parla di ristrutturazione in edilizia, questa può vedere coinvolte sistematicamente nello specifico, opere che potranno portare ad un organismo edilizio, nella totalità, parzialmente diverso dal precedente.
In questa prospettiva, si potrà quindi intervenire, con ad esempio, il ripristino o la sostituzione di parti costitutive di un immobile, con inoltre l’eliminazione, la modifica o l’inserimento di nuovi elementi o impianti.
Nella Circolare n. 57/E del 24 Febbraio 1998, si chiarisce in particolare che le tipologie di interventi elencate, sono agevolabili anche in caso queste dovessero essere considerate come “trasformazione urbanistica”, che richiederà comunque il Permesso di Costruzione.
Concesse tutte le tipologie di immobili esistenti, a condizione di fini abitativi a fine lavori
Nel Bonus Ristrutturazione, è inclusa la possibilità di effettuare interventi su immobili inizialmente non ad uso abitativo, per i quali comunque sia previsto il cambio di destinazione d’uso trasformandolo in residenziale, successivamente allo svolgimento dei lavori.
Nella Risoluzione n. 14/E – 8 Febbraio 2005, è specificato che i lavori possono essere eseguiti anche su un fienile con uso strumentale-agricolo con le condizioni che:
- Successivamente alla ristrutturazione, l’edificio venga convertito ad uso abitativo
- Che sia indicato nel provvedimento di autorizzazione in modo chiaro, che i lavori previsti comportino la modifica di cambio a destinazione d’uso abitativo
Identico ragionamento viene applicato anche su immobili:
- Collabenti (categoria catastale F/2)
- In via di definizione (categoria F/4)
- In costruzione (categoria F/3)
È importantissimo quindi, che i lavori da effettuare siano classificati come ristrutturazione edilizia, e non rientrino sulla categoria, nuove costruzioni.
In modo equipollente, nello stesso caso è richiesto che tutti gli edifici coinvolti, risultino ad uso abitativo nelle condizioni post-interventi.
Nello specifico, gli edifici collabenti, sono unità in parte, o inagibili nella loro totalità e quindi non in grado di produrre fatturato. Malgrado ciò, si tratta comunque di unità esistenti o accatastate.
Nello stesso identico modo, gli edifici in via di definizione, sono considerate unità per le quali la destinazione d’uso non sia ancora stata definita, ma che sono comunque esistenti e individuati catastalmente.
Per gli edifici in via di costruzione invece, diventa possibile effettuare lavori ammessi dal Bonus Ristrutturazione, specificando, che questi immobili erano precedentemente esistenti e accatastati, e quindi inseriti con categoria “in corso di costruzione” per l’inizio di lavori edilizi che non sono mai stati portati a termine.